Nel mondo romano, solo i Quiriti erano capaci di difendersi o di agire secondo il diritto, perché solo loro potevano essere proprietari, come si diceva, dello iure Quiritium. Cosa vuol dire?
Che per gli antichi Romani, gli unici che avevano diritti erano i cittadini. Gli altri, chiamati “peregrini” avevano come unica difesa possibile quella di diventare clienti di un cittadino romano.
La cosa strana è che la parola “cliente”, indicava una persona non protetta dal diritto che si affidava al patrocinio di un cittadino romano e della sua gens, che lo rendeva titolare dei diritti.
Ma cosa è la gens? Un insieme di persone, che formalmente dichiarano una origine familiare (vagamente) comune, che li faceva riconoscere come titolari di diritti politici, magari esercitati collettivamente attraverso dei “comizi” (o assemblee politiche) detti curiati perché derivati dalle “curie” in cui erano divise le gentes.
Erano trecento e in origine votavano “per curias” cioè un voto per ognuna. Per questo, alla fine, votavano solo i capi delle curie. Caratterizzavano la Roma regia sicuramente nel suo periodo più arcaica, talche’ già nella riforma “serviana” furono in gran parte sostituite dai comizi “centuriati” su base militare.
I comizi curiati (nella loro forma ridotta) continuarono ad esistere a lungo esercitando quelle che consideriamo funzioni costitutive di poteri e potestà civili.
Competenza di questi comizi erano questioni di una certa rilevanza: Come si esercitava il potere politico? Come si gestiva una eredità? come si diventava liberti o definitivamente cittadini sollevandosi dalla condizione di schiavo? Come si veniva adottati? tenuto conto che questo era l’unico modo di cambiare il proprio status, per esempio da Patrizio a plebeo o viceversa?
Queste funzioni richiedevano l’intervento delle Curie, e dei loro comizi.
Queste si riunivano per decretare la “lex curiata de imperio” che conferiva il potere di comando, soprattutto militare, prima ai re e successivamente ai magistrati con imperio, che della giustizia erano i primi motori, in genere nominando i giudici effettivi.
Quando erano riuniti (comitia calata) potevano dichiarare le successioni, che in assenza di eredi diretti o testamentari passavano alla gens, e sempre in questi comizi si regolarizzavano le liberazioni dalla schiavitu’, si realizzavano le adozioni e il passaggio “sui iuris” (col quale si usciva dalla potestas del pater familias).
In pratica, davanti ai “comitia calata” si realizzavano quei passaggi che permettevano ai soggetti di diventare agenti attivi nel campo dei poteri civili.
Per permettere ai numerosi abitanti di Roma, magari non cittadini, ma agenti nell’ambito del commercio, dell’artigianato e di tutte le attività connesse, di trovare difesa giuridica, i Romani si inventarono un nuovo pretore, il praetor peregrinus, che alla presa dell’incarico dichiarava quali condizioni avrebbe protetto e secondo quali formule.
Quest’editto annuale costituì grande fonte delle discussioni giuridiche dei giurisperiti romani, ricordati e poi raccolti nel corpus iuris civilis di Giustiniano.