Quando si parla di falsificazioni nell’antica Roma, il caso più celebre è senza dubbio la Donazione di Costantino. Si trattava di un documento che, secondo quanto affermava, concedeva a papa Silvestro il potere imperiale sull’Occidente e numerosi altri privilegi. Per secoli, su questo atto si fondarono sia il potere temporale dei papi sia la legittimità del titolo imperiale conferito a Carlo Magno. In realtà, il documento risale all’VIII secolo d.C. e fu smascherato come falso solo gradualmente: prima a Costantinopoli, poi in Occidente, grazie a figure come Arnaldo da Brescia e Lorenzo Valla.
Questo esempio ci introduce subito alla categoria di falsi che gli antichi consideravano più gravi: quelli legati al patrimonio, all’autorità pubblica e ai documenti ufficiali. Prima di approfondire l’aspetto giuridico, però, vale la pena fare un panorama sui diversi tipi di falsificazione attestati nel mondo romano.
Falsi celebri nell’antichità
Il mondo antico conobbe diversi casi importanti di falsificazione documentaria. Il trattato di pace di Callia, che avrebbe concluso le guerre persiane intorno alla metà del V secolo a.C., fu inciso su un’iscrizione nel IV secolo a.C. e già all’epoca fu denunciato come falso, sebbene alcuni studiosi lo abbiano difeso fino ai giorni nostri. Nell’antichità tarda, il Decreto di Graziano — pilastro del diritto canonico — conteneva circa cinquecento testi giuridici apocrifi, tra cui quelli relativi alla Donazione di Costantino.
Anche la letteratura non fu immune da falsificazioni. Uno dei casi più noti riguarda i cosiddetti libri di Numa, scoperti nel 181 a.C. sul Gianicolo, in quella che si diceva fosse la tomba del re. La loro perfetta conservazione destò subito sospetti: i libri trattavano in parte di diritto pontificale, in parte di filosofia pitagorica. Il senato, dopo averli esaminati tramite il pretore urbano, ne ordinò la distruzione nel Comizio. Il falso era piuttosto grossolano: si basava sulla leggenda che voleva Numa discepolo di Pitagora, proponendo così una lettura pitagorica dei culti romani.
L’Historia Augusta e i falsi letterari
Un caso letterario di grande complessità è quello dell’Historia Augusta, una cronaca che si presentava come continuazione dell’opera di Svetonio, raccogliendo le biografie degli imperatori del II e III secolo d.C. In realtà, fu composta alla fine del IV secolo d.C. da un unico autore e contiene numerosi documenti e informazioni di pura invenzione, usati per veicolare indirettamente una critica degli imperatori cristiani.
Persino il grande Theodor Mommsen fu ingannato dall’opera, mentre il suo allievo Hermann Dessau ne metteva in dubbio l’autenticità già dal 1889. Bisognò aspettare gli anni Trenta del Novecento perché la sua intuizione fosse universalmente riconosciuta. Questo episodio mostra quanto un falso ben costruito possa resistere all’analisi critica anche degli studiosi più autorevoli.
Imitazione, plagio e diritto d’autore
Nel mondo antico, le nozioni di autore, plagio e citazione erano molto diverse dalle nostre. Esisteva una pratica letteraria legittima chiamata aemulatio, che consisteva nel richiamarsi a un modello riconosciuto per dimostrare la propria creatività: le epopee attingevano sempre a miti e leggende antiche, e ogni autore rielaborava i materiali del passato senza che ciò fosse considerato un furto. Il mito, per sua natura, veniva riscritto ogni volta che qualcuno lo raccontava.
Diverso era il caso del plagio in senso stretto: copiare parola per parola senza citare la fonte. Plinio il Vecchio, nella prefazione alla sua Naturalis Historia, si vanta di indicare sempre gli autori consultati, a differenza di chi li copia in silenzio. Con parole taglienti scrive che «è proprio di un’anima servile e di una mente sterile preferire essere colto in flagrante furto piuttosto che restituire un prestito». Il favolista Fedro, invece, ammette apertamente di aggiungere il nome di Esopo ai propri scritti non per ingannare, ma per dare maggiore autorità alla sua opera — proprio come gli artisti del suo tempo che incidevano sui propri lavori i nomi di Prassitele, Scopa o Mirone per spuntare un prezzo più alto.
Ciò che era davvero riprovevole non era l’imitazione o il riferimento esplicito a un modello, ma la dissimulazione — soprattutto se motivata da un guadagno materiale. In un mondo che non conosceva il diritto d’autore, citare o imitare era ben diverso dall’appropriarsi del testo altrui.
I falsi epigrafici e i grandi falsari moderni
Se i falsi più numerosi di opere antiche furono prodotti nel Medioevo, nel Rinascimento e in età moderna, anche l’antichità conobbe il falso epigrafico — come dimostra il caso della pace di Callia. Tra i falsari più prolifici della storia si ricorda l’architetto Pirro Ligorio, che nel XVI secolo inondò l’Italia di iscrizioni false, la cui autenticità fu messa in dubbio già all’inizio del XVIII secolo da Scipione Maffei. Il grande corpus di iscrizioni latine raccolto da Jan Gruter conteneva già una sezione dedicata alle iscrizioni false; e il Corpus Inscriptionum Latinarum include una ricca raccolta di iscrizioni false o dubbie: ben 10.576 su un totale di circa 144.044.
Anche nomi illustri compaiono tra i falsari. Nel 1530 Erasmo da Rotterdam compose un testo intitolato De duplici martyrio, spacciandolo per un ritrovamento in un’antichissima biblioteca, mentre in realtà esprimeva la sua personale visione della vita cristiana. Karl Benedikt Hase, eminente ellenista e bibliotecario della Biblioteca Reale di Parigi, fabbricò tre frammenti di una storia della Russia attribuiti a un fantomatico Toparcha Gothicus, pubblicati nel 1819 in una nota della sua edizione di Leone il Diacono. Si dice che fosse stato ricompensato dal cancelliere dell’Impero russo, poiché il documento attestava antichi legami tra l’Impero e la Crimea: riuscì a ingannare il mondo accademico per quasi un secolo.
La fibula di Preneste: un caso ancora aperto
Un caso emblematico e ancora controverso è quello della celebre fibula di Preneste, resa nota dallo studioso tedesco Wolfgang Helbig, che viveva a Roma sul Gianicolo. La fibula recava un’iscrizione in latino arcaico con un raddoppiamento al perfetto del verbo facere, e da allora comparve nelle prime pagine di tutti i manuali di linguistica e letteratura latina. Nel 1980 l’epigrafista Margherita Guarducci pubblicò uno studio devastante per la reputazione di Helbig, sostenendo che l’iscrizione fosse un falso orchestrato da lui a fini di carriera, anche per compiacere Mommsen, appassionato di epigrafia italica. La questione, tuttavia, rimane aperta: i linguisti contemporanei tendono di nuovo a propendere per l’autenticità del testo.
Questo panorama di falsari ed eruditi ingannati illustra bene quanto sottolinea Anthony Grafton nel suo saggio Falsari e critici: i falsi più efficaci sono spesso opera di specialisti, che si compiacciono di mettere alla prova il senso critico dei propri colleghi. La tentazione è reale anche tra i migliori: un grande epigrafista confessava di aver immaginato, in privato, di creare una bella iscrizione falsa per testare la perspicacia dei colleghi, con l’intenzione di affidare a un notaio una lettera da pubblicare dopo la sua morte per svelare l’inganno.
Il falso nel diritto romano: la lex Cornelia de falsis
Come trattava giuridicamente la falsificazione l’antica Roma? La risposta si trova nella lex Cornelia testamentaria nummaria, progressivamente ribattezzata de falsis: una legge di età sillana che riuniva sotto un unico titolo una serie di reati tra loro connessi. Il giurista Paolo la definisce così nelle sue Sententiae: Falsum est, quidquid in veritate non est, sed pro vero asseveratur — «Falso è tutto ciò che non è nella realtà, ma viene affermato come vero».
Il primo titolo della legge riguardava testamenti e atti: erano perseguiti la distruzione illecita di disposizioni testamentarie, la produzione di testamenti falsi, l’apposizione di sigilli su un testamento falso o la rottura illegale dei sigilli su uno autentico, nonché la distruzione di atti veri o l’introduzione di atti falsi. Un secondo titolo riguardava i metalli preziosi e la moneta: l’alterazione della lega di un lingotto d’oro, la svalutazione della moneta per raschiatura o altre manipolazioni, la coniazione privata di monete che imitavano quelle ufficiali, il rifiuto di accettare moneta con l’effigie del principe. Dopo Costantino, la falsificazione monetaria fu equiparata al crimine di lesa maestà.
Altri titoli riguardavano i procedimenti giudiziari: la corruzione attiva o passiva del giudice, la corruzione di testimoni, l’accordo per far condannare un innocente. Era perseguita anche la falsificazione legata alla parentela o al rango: la supposizione di figlio, la falsa dichiarazione di parentela a scopo di arricchimento illecito, la falsa attribuzione di un titolo non posseduto. Per tutti questi reati la pena poteva arrivare fino alla pena capitale.
La fides come fondamento del sistema
Dietro la nozione romana di falso si profila un principio fondamentale: l’attentato alla fides, alla lealtà e alla parola data. È questo il filo che unisce tutti i reati perseguiti sotto la lex Cornelia de falsis: hanno in comune la violazione di un impegno preso o di comportamenti ad esso equivalenti.
Non è un caso che Polibio, descrivendo l’incorruttibilità dei Romani, concluda con una riflessione sulle loro credenze religiose: un magistrato romano rispettava scrupolosamente le somme di denaro affidategli per il solo fatto di aver impegnato la propria fede con un giuramento. È questa logica a spiegare perché anche i falsi letterari o artistici potessero condurre il loro autore al disonore — soprattutto se di rango elevato — anche quando i fatti non ricadevano esplicitamente sotto la legge. Dietro la nozione romana di falso si ritrova così, in modo coerente, il principio che informa non solo il comportamento dei Romani ma l’intero loro sistema di valori: la logica della fides.




