Dal Sinai un commentario perduto: i frammenti inediti di Diritto Romano riscoperti da Bernardakis

Nel 1880, il Bulletin de Correspondance Hellénique pubblicava una scoperta destinata a segnare la storia della filologia giuridica: frammenti di un commentario romano in scrittura onciale, celati per secoli nella rilegatura di un codice del Monastero di Santa Caterina al Monte Sinai. La trascrizione di Gregorios Bernardakis e l'analisi di Rodolphe Dareste de la Chavannes riportarono alla luce voci giuridiche di Paolo, Ulpiano e Gaio, credute irrimediabilmente perdute.

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Non tutte le scoperte avvengono nel deserto o durante uno scavo archeologico. Alcune nascono nel silenzio di una biblioteca, sfogliando un manoscritto antico. È esattamente ciò che capitò allo studioso greco Gregorios Bernardakis, mentre esaminava i codici custoditi nel celebre Monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai.

Bernardakis notò che la copertina di uno di questi libri era stata realizzata incollando insieme fogli di papiro. Con la precisione tipica di un filologo, li separò con cura e fece una scoperta sorprendente: i frammenti di un antico commento giuridico, scritto in greco con caratteri onciali, ma ricco di termini latini e di citazioni tratte dal diritto romano classico.

La scoperta diventava ancora più significativa considerando il contenuto di quelle pagine deteriorate. Il commentatore anonimo, come osservò subito Rodolphe Dareste de la Chavannes quando presentò la prima edizione del testo sul Bulletin de Correspondance Hellénique nel 1880, scrisse probabilmente nella seconda metà del V secolo. L’opera si colloca quindi tra due date fondamentali: il 438, anno in cui fu promulgato il Codice Teodosiano, e il 529, anno di pubblicazione del Codice Giustinianeo.

Si trattava di un documento prezioso di un’epoca di transizione, in cui la cultura giuridica dell’Oriente greco cercava di assorbire e trasmettere l’eredità del diritto romano classico, traducendola in una forma comprensibile per i giuristi e i pratici del diritto nelle province orientali dell’Impero.

Il manoscritto e la sua scrittura

Il tipo di scrittura utilizzata nei frammenti — la cosiddetta onciale, tipica dei manoscritti di pregio dell’età Tardoantica — è già di per sé un indizio utile per datare e contestualizzare l’opera. I termini latini, trascritti in alfabeto greco con frequenti errori ortografici che Dareste definì «deplorevoli», riflettono una realtà ben nota nell’Oriente Tardoantico: quella di scribi e commentatori che usavano il latino come lingua tecnica e specialistica, imparata sui libri, non parlata in famiglia. Espressioni come contra bonos mores, retentio propter liberos, media capitis deminutio, usucapio e actio rei uxoriae compaiono sparse nei frammenti nella loro forma latina originale, spesso trascritte in greco con una resa fonetica approssimativa. È come se la terminologia giuridica resistesse alla traduzione, ma perdesse per strada la sua esattezza grafica.

Il compilatore aveva comunque piena consapevolezza delle fonti che stava commentando: Paolo, Ulpiano e con ogni probabilità Gaio, i tre grandi pilastri della giurisprudenza classica a cui il Digesto giustinianeo avrebbe in seguito riconosciuto la massima autorità.

I temi giuridici trattati: sponsalia, dote e tutela

I frammenti, suddivisi in sedici sezioni, affrontano tre grandi temi del diritto privato romano: il diritto matrimoniale e degli sponsali, il diritto dotale e la tutela.

Sul primo fronte, spicca la questione della clausola penale nei contratti di fidanzamento. Il frammento I richiama la sanzione prevista in caso di rottura degli sponsali, citando sia il Codex Gregorianus — già perduto ai tempi di Dareste — sia il titolo V del libro III del Codex Theodosianus, dedicato appunto agli sponsali e alle donazioni prenuziali. La regola, giunta fino a noi attraverso il Codice Giustinianeo (V, 1), stabiliva che la donna giuridicamente indipendente fosse tenuta a restituire fino al doppio della caparra nuziale ricevuta.

Il frammento VII conserva invece un caso concreto di consulenza giuridica, probabilmente redatta dallo stesso commentatore. Si tratta di una stipulazione considerata contraria ai buoni costumi: un uomo prometteva di dare la propria sorella in sposa a un terzo in cambio di una ricompensa, con penale in caso di inadempimento. La risposta del giurista si richiama esplicitamente al XV libro dei Responsa di Paolo, dichiarando la stipulazione nulla in quanto contra bonos mores.

Il diritto dotale e le novità paoline

Tra i contributi più interessanti dei frammenti del Sinai alla conoscenza del diritto romano classico, spiccano alcuni testi dedicati al regime della dote nel matrimonio.

Il frammento III affronta la distinzione tra due tipi di dote: la dos profecticia, costituita dal padre della sposa, e la dos adventicia, definita come quella «fornita da chiunque altro» (Ulpiano, VI, 3). Il commentatore precisa però che esiste un caso paradossale in cui anche una dote di origine paterna può essere considerata adventicia.

Questo caso viene chiarito nel frammento XI, che lo collega all’eccezione prevista dal senatus consultum Macedonianum: quando un figlio di famiglia — che abbia contratto un prestito — fornisce la dote per la propria figlia, il commentatore stabilisce che essa è da considerarsi avventizia, poiché il padre non l’ha costituita attingendo al proprio patrimonio.

Di grande rilievo è anche un altro passaggio del frammento III, dedicato alla retentio propter liberos: in caso di divorzio per colpa della moglie, il marito aveva il diritto di trattenere un sesto della dote per ciascun figlio, fino a un massimo di tre sesti. Paolo, nel libro VII ad Sabinum, estendeva questa norma anche al caso di aborto procurato senza il consenso del marito, equiparando la donna che avesse abortito volontariamente a quella che avesse partorito un figlio vivo.

Dareste sottolinea con forza che questo testo di Paolo era del tutto sconosciuto prima della scoperta sinaitica, rappresentando quindi un’aggiunta genuina e preziosa al corpus della giurisprudenza classica. Altrettanto significativa è la rivelazione contenuta nel frammento XV: le Institutiones di Paolo si estendevano ad almeno tre libri, mentre la tradizione fino ad allora nota ne conosceva soltanto due.

La tutela e le sorprese della lex Atilia

La sezione dedicata alla tutela — frammenti dal II al XIV, con numerosi rimandi a Gaio de tutelis — offre una quantità particolarmente ricca di informazioni inedite.

Il frammento II presenta il caso di due fratelli iscritti per essere inviati in una colonia latina: perdendo la cittadinanza romana per acquisire la latinitas, entrambi subiscono la media capitis deminutio, una riduzione del loro status giuridico. La conseguenza diretta è che il fratello maggiore perde automaticamente la tutela sul minore, secondo il principio già enunciato da Ulpiano (XI, 9).

I frammenti XII e XIII aggiungono una precisazione fino ad allora sconosciuta agli studiosi: il tutore atiliano — quello nominato dal pretore urbano e dalla maggioranza dei tribuni della plebe in base alla lex Atilia, già documentata da Gaio (I, 185) — non poteva essere assegnato a un Latinus. Come riconosce esplicitamente Dareste, questa particolarità era del tutto ignota alla dottrina romanistica prima della pubblicazione dei frammenti sinaitici.

Nello stesso contesto, il frammento XIV propone una definizione delle impensae necessariae — le spese indispensabili alla conservazione dei beni dotali — che lo studioso francese giudica «tanto elegante quanto nuova»: si tratta di quelle spese senza le quali il marito sarebbe stato condannabile nell’actio rei uxoriae.

Eredità e metodo: i codici perduti come specchio del V secolo

L’importanza dei frammenti sinaitici va ben oltre i singoli dati giuridici inediti: tocca una questione più ampia, quella del modo in cui il diritto romano veniva trasmesso e insegnato in Oriente.

Il commentatore cita con disinvoltura sia i grandi codici tardoantichi — il Codex Gregorianus, il Codex Hermogenianus (entrambi perduti) e il Codex Theodosianus — sia le opere della giurisprudenza classica: i Responsa di Paolo, il trattato de tutelis attribuito a Gaio e il Liber singularis de sponsalibus di Ulpiano. Questa capacità di muoversi tra fonti di natura diversa rivela un ambiente scolastico di alto livello, in cui il commentatore sapeva confrontare testi di autorità differente e fornire anche consulenza pratica, come dimostra il caso descritto nel frammento VII.

Il fatto che scrivesse in greco ma citasse in latino le leggi e i testi classici è la spia di una cultura giuridica bilingue, tipica delle grandi scuole di diritto orientali — ad Alessandria, a Beirut, a Costantinopoli — che tra il V e il VI secolo furono i veri laboratori in cui prese forma la grande compilazione giustinianea.

La scoperta di Bernardakis e la sua pubblicazione da parte di Dareste nel 1880 restano un episodio esemplare nella storia della filologia giuridica: la dimostrazione che il patrimonio del diritto romano non era stato ancora interamente restituito alla luce, e che le biblioteche dei monasteri orientali potevano ancora custodire, tra le pagine di codici all’apparenza insignificanti, le voci di giuristi classici che i secoli avevano creduto per sempre perdute.

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Fabio Saverio Gatto
Fabio Saverio Gatto Originario di Reggio Calabria (classe 1980) e residente a Edimburgo dal 2019, Fabio ha saputo unire le proprie radici culturali a una solida esperienza internazionale. Questo percorso gli ha permesso di sviluppare una visione aperta e dinamica, mantenendo sempre vivo il suo interesse con la cultura classica. Grande appassionato di storia dell'Antica Roma, ha approfondito lo studio del mondo classico da autodidatta, dedicando anni a una ricerca personale costante e rigorosa. Nel 2025 questa dedizione si è trasformata in un impegno professionale con Scripta Manent, dove Fabio si dedica alla divulgazione storica, contribuendo a valorizzare e diffondere il patrimonio della classicità con un approccio moderno e coinvolgente.