Il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) è in vigore dal 12 novembre e impone il visto di conformità per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi ordinari diversi dal 110% (come il 50% sulle ristrutturazioni o l’ecobonus). Inoltre, richiede che un tecnico asseveri la congruità delle «spese sostenute», facendo riferimento ai prezzari richiamati dal Dm Requisiti (relativo agli interventi di riqualificazione energetica) e a un altro decreto che dovrà essere emanato dal ministero della Transizione ecologica entro 30 giorni dalla conversione del decreto legge. Nel frattempo, ci si dovrà basare sui prezzari regionali e sui listini delle Camere di commercio.
Cosa succede quando un contribuente ha completato il pagamento delle fatture relative al suo lavoro entro l’11 novembre, ma poi non effettua la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la piattaforma delle Entrate?
L’Agenzia ha spiegato che il decreto antifrodi ha previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi anche per i bonus diversi dal 110%, «ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito». In linea di principio, questo obbligo si applica alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre.
Tuttavia si ritiene abilitato alla tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico» e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica. In questi casi, non sussiste «il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione.